ATTI IRRIPETIBILI

In diritto processuale penale, si parla di atti irripetibili in una duplice accezione (artt. 354, 392, c.p.p.): alcuni atti, che hanno funzioni probatorie, si fondano sull'effetto sorpresa e sono considerati irripetibili in considerazione della loro indifferibilità (ex: le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri probatori); altri, invece, pur essendo per natura ripetibili, non possono essere rinnovati a causa di circostanze di tempo, di luogo o di persona (ex: testimonianza assunta nel corso dell'incidente probatorio quando vi è fondato motivo di ritenere che il teste non potrà essere esaminato nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento).