ATTI OSCENI

Il reato di atti osceni è previsto nell'art. 527, c.p., secondo il quale: "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309". In particolare, la nozione di atti osceni comprende tutti gli atti idoeni ad offendere il comune sentimento del pudore.