ATTIVITÀ SPORTIVA VIOLENTA

In diritto penale, l'attività sportiva violenta è considerata una scriminante non codificata, cioè non prevista dalla legge, che trova il suo fondamento nell'art. 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), essendo un'attività legalmente autorizzata e disciplinata, e che presuppone il consenso dei concorrenti, nonché il rispetto delle regole del gioco.