ATTIVITÀ MEDICO CHIRURGICA

In diritto penale, l'attività medico chirurgica è considerata una scriminante non codificata, cioè non prevista dalla legge, che trova il suo fondamento nell'art. 51, c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), essendo un'attività legalmente autorizzata e finalizzata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, quale il bene della salute.