CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI

La circonvenzione di persone incapaci è il reato previsto nell'art. 643, c.p., secondo il quale: "chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 206 a € 2.065".