CIRCOSTANZE

Le circostanze sono elementi accidentali del reato, cioè elementi non necessari per la sua esistenza, la cui presenza influisce sulla gravità del reato, adeguando la sanzione al crimine compiuto; l'esistenza delle circostanze comporta il mutamento del reato da semplice in circostanziato. Le circostanze possono essere: comuni, se applicabili a tutti i reati (artt. 61, 62, c.p.), o speciali, se applicabili solo ad una o ad alcune fattispecie criminose (ex: le circostanze speciali del furto previste negli artt. 625, 625 bis, c.p.); oggettice, se riguardano il fatto, o soggettive, se riguardano l'autore del reato o, comunque, l'elemento psicologico; antecedenti, concomitanti o susseguenti, a seconda che precedano, siano contemporanee o seguano la commissione del reato cui ineriscono; ad efficacia comune, se determinano un aumento o una diminuzione della pena fino ad un terzo; ad effetto speciale, se comportano un aumento o una diminuzione superiore ad un terzo; ad efficacia speciale, se comportano l'applicazione di una pena diversa da quella prevista per il reato. Oltre alle circostanze tipiche previste dalla legge (comuni o speciali), l'art. 62 bis, c.p. prevede la possibilità per il giudice di applicare circostanze attenuanti generiche, cioè "altre circostanze diverse", non tipizzate dal legislatore, ma reputate "tali da giustificare una diminuzione della pena"; ai fini del computo della pena, esse sono considerate come una sola circostanza, che può anche concorrere con le circostanze attenuanti comuni di cui all'art. 62, c.p.