CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è la persona fisica o l'ente fornito di personalità giuridica obbligato a pagare le multe o le ammende inflitte ad altra persona, nel caso di insolvibilità di quest'ultima. Più precisamente, sulla base dell'art. 196, c.p., la qualifica di civilmente obbligato per la pena pecuniaria è attribuita alla "persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza", in relazione ai reati commessi da chi è soggetto alla sua autorità, direzione o vigilanza, "se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente"; per quanto riguarda gli enti, invece, l'art. 197, c.p. dispone che: "gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di un somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta". Nel processo penale, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è una parte necessaria, bensì eventuale.