CITAZIONE

In diritto processuale civile, la citazione è l'atto tipico con cui l'attore propone la domanda giudiziale nel processo di cognizione di primo grado, invitando il convenuto a comparire dinanzi al giudice desigando, all'udienza ivi indicata. L'atto di citazione deve contenere tutti i requisiti indicati nell'art. 163, c.p.c. ed è nullo nelle ipotesi di cui all'art. 164, c.p.c.; si tratta, inoltre, di un atto formale, che deve essere sottoscritto dall'attore personalmente o dal suo difensore, e recettizio, che, per produrre effetto, deve necessariamente essere portato a conoscenza del convenuto, mediante la sua notificazione. L'atto di citazione, oltre che per introdurre un giudizio di primo grado, è necessario anche in altre ipotesi indicate dalla legge, ex: per proporre l'appello in via principale (art. 342, c.p.c.), per la revocazione (art. 398, c.p.c.), per l'opposizione di terzo (art. 405, c.p.c). In diritto processuale penale, la citazione indica l'atto mediante il quale un soggetto (indagato o imputato, testimone, ecc.) è invitato ad intervenire ad un atto del processo ed è emesso direttamente dall'autorità giudiziaria o dalla parte interessata.