COLONIA AGRARIA E CASA DI LAVORO

La colonia agraria e la casa di lavoro sono gli stabilimenti in cui viene eseguita la misura di sicurezza personale detentiva dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215, comma II, n. 1, c.p.). In particolare, "sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità e della tendenza a delinquere; 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge" (art. 216, c.p.). Per quanto rigurda la durata minima dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l'art. 217, c.p. la fissa in 1 anno; tuttavia, per i delinquenti abituali la durata minima è di 2 anni, per i delinquenti professionali di 3 anni e per i delinquenti per tendenza è di 4 anni.