COLPA

In diritto civile, la colpa viene definita, in generale, come la mancanza della diligenza dovuta; infatti, a differenza del dolo, il comportamento antigiuridico del soggetto agente non è sorretto da volontà, ma dipende da negligenza, imprudenza o imperizia, o dalla inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline previste nell'esercizio di una determinata attività. A seconda del grado di diligenza richiesta, la colpa si distingue in: colpa lieve, se deriva dall'inosservanza della diligenza media (art. 1176, c.c.); colpa grave, se determinata dal mancato rispetto di quel minimo di diligenza che ciascuno dovrebbe impiegare; e colpa lievissima, se, per legge o sulla base della volontà delle parti, è previsto l'impiego di una diligenza superiore a quella media. Il soggetto che ha cagionato un danno, determinato da un comportamento colposo, è considerato responsabile. In diritto penale, la colpa rientra tra gli elementi soggettivi del reato, il quale è considerato "colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (c.d. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica)" (art. 43, c.p.). La colpa, pertanto, si caratterizza per la mancanza di volontarietà dell'evento e per l'inosservanza di regole cautelari di diligenza.