COMMISURAZIONE DELLA PENA

La commisurazione della pena è l'operazione mediante la quale il giudice penale, discrezionalmente, determina la pena da applicare al caso concreto, individuandola tra il minimo e il massimo edittale stabiliti dalla legge. In particolare, nella commisurazione della pena, "il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo" (art. 133, c.p.). Per quanto riguarda la commisurazione della pena pecuniaria, oltre ai predetti criteri, il giudice deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo, come sancito nell'art. 133 bis, c.p.