COMMODUS DISCESSUS

Latino: "comodo allontanamento", indica la possibilità di chi, soggetto ad aggressione altrui, riesca a mettersi in salvo, allontanandosi (art. 52, c.p.). In passato, si riteneva doveroso il commodus discessus e, quindi, ingiustificata la reazione difensiva, solo nelle ipotesi in cui tale atteggiamento non avesse fatto apparire vile l'aggredito; oggi, invece, la questione è risolta facendo ricorso al principio del bilanciamento di interessi: l'aggredito non è tenuto a fuggire quando la fuga esporrebbe lo stesso o altri ad un pericolo, uguale o maggiore rispetto a quello che si vuole evitare.