COMPARSA

La comparsa è l'atto scritto mediante il quale il convenuto espone, nel giudizio civile, le ragioni della sua difesa. Si parla, più precisamente, di comparsa di costituzione e risposta per indicare l'atto con cui il convenuto propone le sue difese, prendendo posizione sui fatti che l'attore ha posto a fondamento della sua domanda, indica i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione e formula le relative conclusioni; nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicare eventualmente il terzo che intende chiamare in causa (art. 167, c.p.c.). La comparsa conclusionale, invece, è l'atto nel quale le parti precisano definitivamente le rispettive domande, esponendo le ragioni sulle quali si fondano, e deve essere depositata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa a decisione, o nel termine più breve (comunque non inferiore a 20 giorni) eventualmente fissato dal giudice istruttore (art. 190, c.p.c.).