CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Il concorso di persone nel reato si realizza quando due o più persone concorrono nella commissione dello stesso reato, per cui, a norma dell'art. 110, c.p., "ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti", che consentono di graduare la pena in relazione al contributo fornito da ogni concorrente. Le forme di concorso di persone nel reato possono essere morali o materiali: si ha concorso morale quando il concorrente non realizza il fatto tipico, ma ricopre il ruolo di determinatore, facendo insorgere in altri un proposito criminoso, o di istigatore, rafforzando o eccitando un proposito criminoso già esistente; si ha, invece, concorso materiale quando il concorrente realizza, in tutto o in parte, la fattispecie di reato, ricoprendo il ruolo di agevolatore, cioè dando il suo aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato, o di esecutore, commettendo il fatto tipico.