CONCORSO DI REATI

Il concorso di reati si realizza quando un soggetto viola più volte la legge penale, per cui deve rispondere di più reati. Si distingue tra concorso materiale e concorso formale di reati. Il concorso materiale di reati si realizza quando, con più azioni od omissioni, un soggetto viola più volte la stessa o diverse norme penali; in tal caso, il disvalore della condotta è particolarmente intenso, per cui, al fine di stabilire la pena da applicare, si ricorre al criterio del cumulo materiale delle pene (tot crimina tot poenae), cioè si applicano tante pene quanto sono le violazioni commesse, con la previsione, però, di alcuni temperamenti circa la pena massima (c.d. cumulo materiale temperato) (artt. 71-80, c.p.). Il concorso formale di reati, invece, si realizza quando con una sola azione od omissione si viola più volte la stessa o diverse norme penali e, pertanto, si commettono più reati; poiché il disvalore della condotta è meno intenso, il regime sanzionatorio è imperniato sul criterio del cumulo giuridico, cioè si applica la pena stabilita per il reato più grave aumentata fino al triplo (art. 81, comma I, c.p.).