CONNESSIONE

In diritto processuale civile, la connessione (art. 40, c.p.c.) indica il rapporto esistente tra procedimenti differenti, che hanno in comune uno o più elementi costitutivi delle domande di parte: soggetti, petitum o causa petendi. Si distingue, pertanto, tra connessione soggettiva, in virtù dell'identità dei soggetti, e connessione oggettiva, che si ha quando sono identici gli elementi oggettivi, ossia petitum e/o causa petendi. Conseguenza diretta della connessione è la riunione dei processi, comportando una deroga alle regole ordinarie in materia di competenza per territorio e per valore. In diritto processuale penale, la connessione di procedimenti (art. 12, c.p.p.) si ha: nel caso in cui il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento; nel caso in cui una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissione esecutive di un medesimo disegno criminoso; se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. In diritto processuale amministrativo, si ha connessione quando il ricorso amministrativo ha per oggetto questioni che interessano la competenza di T.A.R. differenti o quando si tratta di atti rivolti ad una pluralità di destinatari, in relazione ai quali la competenza spetterebbe ad altrettanti organi giudiziari differenti.