CONSUETUDINE

La consuetudine o uso è una fonte del diritto non scritto (art. 1, disp. prel. c.c.), che ha efficacia, nelle materie regolate dalle leggi, solo in quanto da essi richiamata (art. 8, disp. prel. c.c.). La consuetudine è composta da 2 elementi: la "diuturnitas", che rappresenta l'elemento oggettivo, consistente nel ripetersi costante ed uniforme di un determinato comportamento in un certo gruppo sociale; l'"opinio iuris ac necessitatis", che rappresenta l'elemento soggettivo, consistente nella convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. Si suole distinguere, inoltre, tra: consuetudine secundum legem, cioè richiamata da norme di legge; consuetudine praeter legem, che disciplina materie non regolate dalla legge; consuetudine contra legem, che abroga disposizioni di legge e che, in generale, è inammissibile, in quanto contrastante con il principio sancito nel citato art. 8, disp. prel. c.c. In diritto penale, nel rispetto del principio di legalità, alla consuetudine non è attribuita efficacia normativa; tuttavia, si ritiene ammissibile la consuetudine integratrice, qualora sia favorevole all'imputato, in virtù del principio del favor rei.