CONTUMACIA

In diritto processuale civile, la contumacia (artt. 171, 290-294, c.p.c.) indica la mancata costituzione in giudizio di una delle parti, dopo la proposizione della domanda (se si tratta dell'attore) o dopo la regolare citazione (se si tratta del convenuto). Il contumace si può costituire in qualsiasi momento, ma nel caso di costituzione tardiva, deve accettare la causa nello stato in cui è giunta, salva la facoltà di chiedere la rimessione in termini (art. 294, c.p.c.), al fine di essere ammesso a svolgere attività che altrimenti sarebbero precluse, dimostrando che, a causa della nullità della citazione o della sua notificazione, non sia stato in grado di prendere conoscenza del processo o che, comunque, la sua mancata costituzione dipende da una causa a lui non imputabile. In diritto processuale penale, la contumacia attiene alla mancata comparizione dell'imputato all'udienza dibattimentale, non giustificata da alcun impedimento legittimo, ma basata su una scelta volontaria e libera (artt. 487-490, c.p.p.). Se, invece, è provato o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione in giudizio o che la sua mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o ad altro legittimo impedimento, il giudice è tenuto a rinviare il dibattimento. L'imputato, nonostante la dichiarazione di contumacia, ha sempre la facoltà di comparire all'udienza per rendere dichiarazioni spontanee o per assoggettarsi all'esame, purché lo stato del dibattimento lo consenta. L'imputato contumace è rappresentato in giudizio dal suo difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio. Diversa dalla contumacia è l'assenza dell'imputato, che si verifica nel caso in cui questi chieda o consenta che il dibattimento si svolga senza la sua presenza: l'imputato assente è considerato presente.