COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

La cooperazione nel delitto colposo si realizza quando, nel delitto colposo, "l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone", per cui "ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso" (art. 113 comma I, c.p.). La cooperazione nel delitto colposo è definita anche come "concorso improprio" perché, seppure sussistano la volontà di concorrere alla realizzazione di una condotta colposa, contraria a regole cautelari, e la consapevolezza dell'altrui azione concorrente, manca la volontà di concorrere alla realizzazione del reato.