CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

La corruzione in atti giudiziari è il reato previsto nell'art. 319 bis, c.p. e si realizza quando "i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"; in tal caso, la pena è la reclusione da 3 a 8 anni. Tuttavia, "se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 4 a 12 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni".