CORRUZIONE

La corruzione è il reato che si realizza tutte le volte in cui tra un pubblico funzionario ed un privato intercorre un accordo criminoso e, sulla base di tale accordo, il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto. I reati di corruzione sono previsti negli artt. 318 ss, c.p., e si distinguono in due forme principali: corruzione impropria, quando il compenso viene elargito per il compimento di un atto d'ufficio, e corruzione propria, quando il compenso viene dato per compiere, omettere o ritardare un atto contrario ai doveri d'ufficio e, quindi, illegittimo. In riferimento ad entrambe le forme, poi, si distingue tra: corruzione antecedente, se l'atto oggetto di corruzione non è stato ancora compiuto, e corruzione susseguente, se l'atto è già stato compiuto. In particolare, l'ipotesi di corruzione impropria antecedente (artt. 318, comma I, 320, c.p.) si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa; il reato di corruzione impropria susseguente (artt. 318, comma II, 320, c.p.), invece, viene posto in essere quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Ricorre il reato di corruzione propria antecedente (artt. 319, 320, c.p.) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa; infine, il reato di corruzione propria susseguente (artt. 319, 320, c.p.) si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.