COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
La costituzione di parte civile costituisce il modo attraverso il quale viene esercitata l'azione civile nel processo penale; la dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata direttamente in udienza, dopo l'esercizio dell'azione penale, ovvero nel prima dell'udienza preliminare e non oltre gli atti introduttivi del dibattimento (artt. 74-82, c.p.p.).
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