COSTRINGIMENTO FISICO

Il costringimento fisico è una causa di esclusione del fatto tipico e, più precisamente, si tratta di un'ipotesi di forza maggiore esercitata da un uomo su un altro uomo, che esclude il nesso psichico (c.d. suitas) tra la condotta e l'evento. A tale riguardo, l'art. 46, c.p. dispone che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi (comma I). In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza (comma II)". L'ipotesi del costringimento fisico, in cui il reo non è altro che la longa manus di un'altra persona considerata la vera responsabile del reato, deve essere tenuta distinta dal costringimento psichico, ossia dall'ipotesi in cui la volontà del soggetto agente esiste ma è coartata da un altro soggetto, che, mediante minaccia, determina il primo ad agire in stato di necessità (art. 54, c.p.).