DELITTO TENTATO

Il delitto tentato ricorre in tutte le ipotesi in cui il soggetto agente "compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto": in tal caso egli "risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica" (art. 56, c.p.). Dal punto di vista soggettivo, il delitto tentato si configura solo nelle ipotesi di delitto doloso; mentre dal punto di vista oggettivo, il delitto tentato consta di due elementi fondamentali: un elemento negativo, rappresentato dal mancato compimento dell'azione (c.d. tentativo incompiuto) o dal mancato verificarsi dell'evento (c.d. tentativo compiuto), e un elemento positivo, rappresentato dalla idoneità ed univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente.