DESISTENZA VOLONTARIA

La desistenza volontaria si realizza quando il colpevole, dopo aver iniziato la condotta delittuosa, desiste volontariamente, interrompendo l'azione criminosa; in tal caso, egli soggiace solo alla pena per gli atti compiuti, se questi costituiscono di per sé un reato diverso (art. 56, comma III, c.p.).