DIBATTIMENTO

Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale, di regola, si forma la prova, nel contraddittorio tra le parti, secondo la disciplina di cui agli artt. 470-524, 567, c.p.p. L'udienza dibattimentale è pubblica, a pena di nullità, anche se, in casi particolari (ex: se la pubblicità può nuocere al buon costume; per esigenze di segretezza), il giudice può disporre che si svolga a porte chiuse (artt. 471, 472, 473, c.p.p.); al presidente del collegio giudicante sono affidate la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento e, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi anche della forza pubblica (art. 470, c.p.p.). ll dibattimento è preceduto dalla fase degli atti preliminari (artt. 465-469, c.p.p.) e si articola, a sua volta, in 3 fasi principali: fase degli atti introduttivi, in cui il giudice procede a verificare la regolare costituzione delle parti (art. 484, c.p.p.) e a decidere immediatamente le questioni preliminari (art. 491, c.p.p.); fase dell'istruzione dibattimentale, durante la quale, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura dell'imputazione (art. 492, c.p.p.), vengono assunte le prove ammesse in giudizio, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, e, al termine, si procede alla discussione finale (art. 523, c.p.p.); fase della decisione, caratterizzata dai principi di concentrazione e immediatezza, secondo i quali, la sentenza viene deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ad opera degli stessi giudici che vi hanno partecipato (art. 525, c.p.p.).