DIFFAMAZIONE

La diffamazione è il reato previsto nell'art. 595, c.p., secondo il quale: "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (art. 594, c.p.: ingiuria), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la pena della reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 1.032 (comma I). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a € 2.065 (comma II). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a € 516 (comma III). Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (comma IV)".