DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali è previsto nell'art. 734, c.p., secondo il quale: "chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da 1.032 a 6.197".
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