DIVIETO DI SOGGIORNO
Il divieto di soggiorno è una misura di sicurezza personale non detentiva che consiste, appunto, nel vietare al colpevole di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice; tale divieto si applica al responsabile "di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo" (art. 233, c.p.). Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore ad un anno e, nel caso di trasgressione, il termine minimo ricomincia a decorrere e può essere ordinata anche la libertà vigilata.
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