DOLO

Il dolo consiste nella coscienza e volontà del soggetto agente di perseguire uno scopo ingiusto e, quindi, contrario alla legge. In diritto penale, il dolo è la tipica forma della volontà colpevole (art. 42, c.p.) ed è caratterizzato da due componenti fondamentali: la rappresentazione e la volontà; tali elementi si ricavano dalla definizione di delitto doloso contenuta nell'art. 43, comma I, c.p., secondo il quale: "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". In diritto civile, il dolo costituisce un vizio della volontà e, quando è determinante per il consenso, comporta l'annullabilità del negozio giuridico; il dolo, infatti, si esplica mediante artifici e raggiri che inducono un altro soggetto in errore, determinandolo a compiere un negozio giuridico che altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni differenti (artt. 1439, 1440, c.c.).