ESECUTORIETÀ

In diritto processuale civile, l'esecutorietà (o efficacia esecutiva) indica l'attitudine di un atto giudiziario a fondare il processo di esecuzione; sono dotate di esecutorietà le sentenze di condanna passate in giudicato e quelle non definitive emesse in primo e in secondo grado, ed eccezionalmente anche altri provvedimenti diversi dalle sentenze, come, ad esempio, i decreti ingiuntivi divenuti definitivi (artt. 282, 283, c.p.c.). In diritto processuale penale, l'esecutorietà riguarda solo le sentenze penali passate in giudicato. In diritto amministrativo, l'esecutorietà di un provvedimento amministrativo è prevista espressamente dal legislatore e consiste nella facoltà della pubblica amministrazione di eseguire direttamente ed immediatamente l'atto amministrativo sfavorevole, anche senza e/o contro il volere del destinatario ed a prescindere da una preventiva pronuncia giudiziaria.