ESAME DELLE PARTI

L'esame delle parti è un mezzo di prova, disciplinato dagli artt. 208-210, c.p.p., mediante il quale viene esaminato un soggetto che riveste la qualifica di parte processuale, per cui, a differenza di altri soggetti chiamati a rendere le dichiarazioni nel processo penale (ex:testimoni, periti e consulenti), le parti non hanno l'obbligo di essere esaminate, ma possono essere sottoposte all'esame solo se ne hanno fatto richiesta o hanno espresso il loro consenso; inoltre, proprio in virtù della posizione assunta nell'ambito processuale, le parti non hanno l'obbligo di dire la verità (artt. 208-210, 498, 499, 503, 513, c.p.p.).