ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLE COSE

L'art. 392, c.p., rubricato "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose", dispone che: "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 516 (comma I). Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione (comma II). Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (comma III)".