ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLE PERSONE

L'art. 393, c.p., rubricato "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone", dispone che: "chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente (cioè al fine di esercitare un preteso diritto), e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a 1 anno (comma I). Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a € 206 (comma II). La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (comma III)".