FAVOREGGIAMENTO PERSONALE
Il reato di favoreggiamento personale è previsto nell'art. 378, c.p., a norma del quale: "chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a 4 anni" (comma I). La pena è della reclusione non inferiore a 2 anni, quando il delitto commesso è quello previsto nell'art. 416 bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere); invece, nel caso di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
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