FAVOREGGIAMENTO REALE
Il reato di favoreggiamento reale è previsto dall'art. 379, c.p., a norma del quale: "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (Ricettazione), 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a 5 anni se si tratta di delitto, e con la multa da 51 a 1.032 se si tratta di contravvenzione".
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