FERMO

Il fermo è una misura precautelare che può essere applicata dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (che si può desumere pure in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato), nonché in presenza di gravi indizi di colpevolezza, se si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 mesi, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; una volta disposto il fermo di indiziato di delitto, il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari, entro e non oltre le 48 ore (artt. 384-391, c.p.p.).