GETTO PERICOLOSO DI COSE

Il reato di getto pericoloso di cose è previsto dall'art. 647, c.p., a norma del quale: "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda fino a € 206".