GIUDIZIO ABBREVIATO
Il giudizio abbreviato è il procedimento speciale, disciplinato negli artt. 438-443, c.p.p. (L. 16.12.1999, n. 479), che consente all'imputato di chiedere che il processo penale sia definito, allo stato degli atti, nel corso dell'udienza preliminare, omettendo il dibattimento; si tratta di un rito premiale, poiché, a fronte della rinuncia da parte dell'imputato alle garanzie previste per il dibattimento, in caso di condanna, la pena viene ridotta di un terzo, oppure alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni 30 e all'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo. Il giudizio abbreviato può essere non condizionato o condizionato, a seconda che la richiesta dell'imputato sia semplice o, al contrario, condizionata da una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; nel primo caso, il giudice avrà l'obbligo di disporre il giudizio abbreviato, mentre, nel secondo caso, potrà disporre il giudizio abbreviato "se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili" (art. 438, c.p.p.). Il giudizio abbreviato può essere chiesto fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare o in caso di conversione di altri riti. Sono previsti limiti alla facoltà delle parti di appellare le sentenze emesse in seguito a giudizio abbreviato: l'imputato non può presentare appello contro le sentenze di proscioglimento e il pubblico ministero non può appellare le sentenze di condanna, a meno che il giudice non abbia modificato il titolo di reato.
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