GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Il giudizio direttissimo è il procedimento speciale, disciplinato negli artt. 449-452, c.p.p., che consente di omettere l'udienza preliminare, giungendo direttamente al dibattimento. Il giudizio direttissimo non è un rito premiale e può essere azionato esclusivamente dal pubblico ministero quando la prova della colpevolezza risulti evidente, cioè nel caso arresto in flagranza o di confessione dell'indagato, nonché se si tratta di reato concernente armi o esplosivi e non occorrono speciali indagini (art. 233, disp. att. c.p.p.). Dopo l'instaurazione del giudizio direttissimo, il processo prosegue nelle forme ordinarie ex artt. 470 ss, c.p.p., tuttavia, l'imputato ha la facoltà di chiedere un rito premiale (giudizio abbreviato o patteggiamento).