GIURAMENTO

In diritto costituzionale, il giuramento è disposto dall'art. 54, Cost., a carico di quei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei casi stabiliti dalla legge; la Costituzione, inoltre, individua alcune ipotesi specifiche di giuramento, a carico del Presidente della Repubblica (art. 91, Cost.), del Governo (art. 93, Cost.) e dei giudici della Corte Costituzionale (art. 153, Cost.). In diritto processuale civile, il giuramento consiste in una dichiarazione mediante la quale una parte afferma come vero un determinato fatto, che, in tal modo, si considera pienamente provato (prova legale); il giuramento non può essere deferito: per decidere cause aventi ad oggetto diritti indisponibili per le parti; in relazione ad un fatto illecito; per provare un fatto per il quale la legge prevede la forma scritta ad sustantiam; per negare un fatto previsto in un atto pubblico e che risulti essere avvenuto in presenza di un pubblico ufficiale. Il giuramento può essere decisorio, se viene deferito da una parte all'altra e da esso viene fatta dipendere la decisione della causa, o suppletorio, se viene deferito dal giudice d'ufficio ad una delle parti allo scopo di decidere la controversia, nelle ipotesi in cui la domanda o le eccezioni, pur non essendo sfornite del tutto di prove, non sono provate in pieno (artt. 2736-2739, c.c.; artt. 233-243, c.p.c.).