GIUDIZIO IMMEDIATO

Il giudizio immediato è il procedimento speciale, disciplinato negli artt. 453-458, c.p.p., che consente di omettere l'udienza preliminare, giungendo direttamente al dibattimento. Il giudizio immediato non è un rito premiale e può essere richiesto dal pubblico ministero o dall'imputato: il pubblico ministero, se non ci sono gravi pregiudizi per le indagini, ha l'obbligo di chiedere il giudizio immediato, entro 90 giorni dall'iscrizione della notitia criminis nel registro delle notizie di reato, quando la prova risulti evidente e l'indagato sia stato interrogato o non sia comparso per rendere l'interrogatorio, senza che ricorra un legittimo impedimento, nonché quando l'indagato si trova in stato di custodia cautelare e questa abbia raggiunto una certa stabilità perché è stata confermata dal Tribunale del Riesame o perché non è stata proposta opposizione avverso il provvedimento di adozione della suddetta misura cautelare, purché non siano trascorsi più di 180 giorni dall'esecuzione della misura; l'imputato può chiedere il giudizio immediato, mediante una dichiarazione presentata in cancelleria almeno 3 giorni prima dell'udienza preliminare e il giudice ha l'obbligo di disporlo, mediante decreto. Il giudizio immediato si svolge secondo le regole ordinarie previste per il dibattimento.