IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è previsto dall'art. 648 ter, c.p., a norma del quale: "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (Ricettazione) e 648 bis (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493 (comma I). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (comma II). La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 (comma III). Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (comma IV)".