IMMUNITÀ

Le immunità sono prerogative che vengono riconosciute in favore di determinati soggetti o classi di soggetti che svolgono determinate funzioni o ricoprono particolari uffici e che consentono loro di essere esentati dalle conseguenze penali connesse allo svolgimento delle rispettive attività; le immunità possono derivare dal diritto pubblico interno, come quelle previste in favore del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, o dal diritto internazionale, come quelle concernenti i Capi di Stati esteri, i Ministri degli Esteri, gli agenti diplomatici, ecc. (artt. 68, 90, 122, Cost; art. 3, c.p.; L. Cost. 9.2.1948, n. 1). In materia penale, le immunità sono considerate cause personali di esclusione della punibilità.