INCESTO

Il reato di incesto è previsto dall'art. 564, c.p., a norma del quale: "chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni (comma I). La pena è della reclusione da 2 a 8 anni nel caso di relazione incestuosa (comma II). Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne (comma III). La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (comma IV)".