INCIDENTE PROBATORIO

L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale che consente di anticipare la formazione della prova (che, di regola, avviene nel corso del dibattimento) alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare e consiste in un'udienza in camera di consiglio (senza la presenza del pubblico), nella quale, davanti al giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare, vengono assunte le prove, osservando le stesse forme garantiste previste per il dibattimento; per cui, una volta assunte le prove, queste sono utilizzabili in dibattimento, però solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (artt. 392-404, 467, 554, c.p.p.). In particolare, l'incidente probatorio può essere richiesto dal pubblico ministero o dall'indagato e dal suo difensore (non anche dalla persona offesa, la quale può solo sollecitare il pubblico ministero a farne richiesta), nelle ipotesi tassative indacate nell'art. 392, comma I, c.p.p.: a) assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel corso del dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) assunzione della testimonianza di una persona quando, sulla base di elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che il teste sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità altrui; d) esame delle persone indicate nell'art. 210, c.p.p.; e) confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti e ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b); f) perizia o esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. Oltre a tali casi, la richiesta di incidente probatorio può essere formulata quando il pubblico ministero o l'indagato chiedono una perizia c.d. lunga, ossia una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare la sospensione per un periodo superiore a 60 giorni, nonché nei delitti di violenza sessuale e a prescindere dai casi di non rinviabilità, quando si intende chiedere l'assunzione della testimonianza di un minore degli anni 16. Il D.L. 23.2.2009, n. 11 ha aggiunto all'elenco altri delitti per i quali è consentito l'incidente probatorio (gli atti persecutoti, i maltrattamenti in famiglia e la riduzione in schiavitù) ed ha ampliato la possibilità di procedere all'incidente probatorio anche quando occorre sentire un minore tra i 16 e i 18 anni o una persona offesa maggiorenne, pur in assenza di casi di non rinviabilità.