INDAGINI COLLEGATE

Le indagini collegate sono le indagini che, seppure svolte da uffici distinti del pubblico ministero, sono legate tra loro da vincoli di collegamento, quali: connessione dei procedimenti ex art. 12, c.p.p.; collegamenti probatori ex art. 371, comma II, lett. b), c.p.p., ossia reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; prova di diversi reati provenienti dalla medesima fonte. Quando le indagini sono collegate tra loro, i diversi uffici del pubblico ministero devono coordinarsi tra loro, scambiando atti e informazioni e comunicare le direttive impartite alla polizia giudiziaria (artt. 513 bis, 371, 371 bis, c.p.p.; L. 1.3.2001, n. 63).