INDAGINI DIFENSIVE

Le indagini difensive sono le indagini svolte dai difensori delle parti private, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo VI bis del Libro V, c.p.p. (artt. 391 bis-391 decies, c.p.p.), rubricato "investigazioni difensive" e introdotto dalla L. 7.12.2000, n. 397, al fine di assicurare una effettiva parità tra l'accusa e la difesa nel procedimento penale. Le indagini difensive possono essere svolte dal difensore, fin dal momento in cui lo stesso ha ricevuto l'incarico professionale, mediante atto scritto, al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e con le modalità indacate dalla legge; tale facoltà può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nel corso dell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (art. 327 bis, c.p.p.), nonché anche prima dell'istaurazione di un procedimento penale (c.d. attibità investigativa preventiva). Gli atti inerenti le indagini difensive sono contenuti nel fascicolo del difensore.