INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è previsto dall'art. 316 ter, c.p., a norma del quale: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni non dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma I). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (comma II)".