INDEBITA LIMITAZIONE DI LIBERTÀ PERSONALE

Il reato di indebita limitazione di libertà personale è previsto dall'art. 607, c.p., a norma del quale: "il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a 3 anni".